Con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio 2023 viene confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1.01.2000 al 30.06.2022.
Viene quindi data ai contribuenti la possibilità di estinguere il debito in essere, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.
Possono inoltre essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti oggetto di rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter e saldo e stralcio.
La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
- recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Iva riscossa all’importazione.
Il soggetto interessato dovrà manifestare all’Agente della Riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante apposita dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2023 e utilizzando apposito modello predisposto dall’Ente.
Successivamente alla presentazione dell’istanza l’Agente, entro il 30 giugno 2023, comunicherà al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate (richieste in istanza), nonché il giorno ed il mese di scadenza delle stesse.
Il pagamento del dovuto può essere effettuato:
· in unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
· in un massimo di 18 rate di pari importo (prima rata 31 luglio 2023).
Il pagamento può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul c/c;
- mediante moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della Riscossione;
- presso gli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione.
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
· sono sospesi i termini di prescizione/decadenza;
· l’Agente della riscossione non può avviare nuove azione esecutive, iscrivere fermi amministrativi, ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate.
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