La legge di stabilità 2023 introduce la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt.36-bis DPR n.600/73 e 54-bis DPR n.633/72, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.
A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
- delle imposte/contributi previdenziali dovuti;
- interessi e somme aggiuntive;
- sanzione ridotta del 3% (in luogo del 10%).
Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateali è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte/contributi/interessi/somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.
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