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  • Immagine del redattoreRoberta Bonetti

Crisi da sovraindebitamento, le strade da seguire!

Aggiornamento: 1 mar 2023

Introdotto nel sistema giuridico italiano dalla legge 3/2012, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” il concetto di “sovraindebitamento” è legato alla difficoltà a pagare i debiti, quanto il soggetto debitore è un soggetto non fallibile, ovvero un consumatore, una piccola impresa, ecc, ed è stato recentemente recepito dalla riforma del settore fallimentare contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

In parole povere il sovraindebitamento è la difficile situazione di coloro, consumatori o piccole imprese, che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare.

Attualmente la norma di riferimento per il sovraindebitamento è il Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Viene considerato “sovraindebitato” il soggetto che per motivazioni di qualsiasi natura non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di “patrimonio prontamente liquidabile” per onorare il debito scaduto. E’ sovraindebitato anche il soggetto che non sarà in grado di pagare in breve termine, anche se ancora non insolvente. Ad esempio, un dipendente che avesse sempre pagato la rata del mutuo, se licenziato, potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento se non ha risorse per pagare le rate future.

Con la normativa sul sovraindebitamento, nasce una gestione del debitore insolvente sul modello in vigore nella maggior parte dei Paesi europei. Non rimanere quindi inseguito a vita da banche e finanziarie, ma poter pagare il giusto per liberarsi dal debito e tornare una persona serena e pienamente inserita nella vita economica della propria comunità.

In sintesi, la finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato che non può essere pagato. In questo caso si parla quindi di “esdebitazione” ovvero di cancellazione del debito non onorato.

Questa opportunità non va intesa come una sanatoria del debito. È offerta la possibilità a chi ha troppi debiti di pagare quanto gli è possibile, in relazione alla propria situazione di reddito, patrimonio e carico familiare. L’approccio è quindi di equilibrio tra i diritti del debitore ad una vita dignitosa e quella dei creditori di ottenere almeno una parte di quanto dovuto dal soggetto sovraindebitato.


Per procedure di sovraindebitamento si intendono le procedure previste dalla normativa per la soluzione della crisi del sovraindebitamento.

Innanzitutto è necessario sapere che queste procedure sono riservate ai soggetti non fallibili, ovvero alle categorie di debitori elencate di seguito:

  • Consumatori, ovvero persone fisiche senza partiva IVA (dipendenti pensionati e inoccupati, ecc)

  • Piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro

  • Aziende agricole di tutte le dimensioni

  • Professionisti iscritti ad albi e ruoli

  • Start up innovative

  • Enti no profit (onlus, associazioni, ecc)

I principali presupposti per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento prevedono che il debitore sia in stato di sovraindebitamento, che sia un soggetto non fallibile, che non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori (ovvero non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandolo ai creditori).

La norma prevedeva originariamente tre distinte procedure di sovraindebitamento molto diverse tra loro, a cui con l’avvento del codice della crisi si è aggiunta una quarta possibilità del tutto nuova, sotto forma di semplice domanda. Tutte sono finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali:

  • Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche conosciuta come “Piano del Consumatore”: che può essere utilizzata solo dalle persone fisiche e non gli altri soggetti (aziende, ecc). Viene proposto ai creditori un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore. Il piano viene approvato dal Giudice, e sostituisce ogni altra pattuizione.

  • Concordato minore (ex Accordo di composizione della crisi): è sempre un piano di pagamenti, ma riservato alle imprese e professionisti. Semplificando, si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se votato dagli stessi creditori per almeno il 50%. In questo caso è permessa la continuità dell’impresa, e possibile la salvaguardia dei beni.

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione del patrimonio: nelle situazioni più difficili è possibile chiedere al Tribunale che i debiti vengano pagati con la Liquidazione del proprio patrimonio. Qual è il vantaggio? Anche se la vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo debito non pagato viene cancellato e si può ripartire puliti da ogni obbligo verso i creditori.

  • Esdebitazione del debitore incapiente. Nel caso particolare di un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili, è possibile accedere, in questo caso una volta sola nella vita, comunque alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla. In questo specifico caso sarà però necessario dimostrare di essere stati “meritevoli” ovvero che non si è creata volontariamente questa situazione e che si è sempre cercato di saldare i debiti senza “scappatoie”.

È possibile accedere alla legge in ogni fase della “crisi del debito”. Si potrà chiedere un accordo con i debitori sia quando iniziano i primi problemi di pagamento (di solito la cosa più vantaggiosa) che nel caso in cui ormai i creditori abbiano aggredito il proprio patrimonio, o quello dell’azienda, con pignoramenti, aste immobiliari o trattenute sullo stipendio.


Procedure familiari di sovraindebitamento

Mentre la precedente legge 3 2012 prevedeva che per ogni debitore fosse avviata una singola procedura, con duplicazione di costi e complessità operative, la nuova norma dettata dal codice della crisi , introduce la possibilità che membri della stessa famiglia, indebitati, possano avviare un’unica procedura, riducendo i costi e abbreviando i tempi.

Perché questo possa accadere è necessaria almeno una di queste due condizioni, ovvero:

  • che i membri della famiglia siano conviventi

  • che il sovraindebitamento abbia un’origine comune

Sotto un profilo un po’ più tecnico, sarà necessario che il piano preveda masse distinte, ovvero che ogni persona risponda per una parte di debito congrua rispetto al patrimonio personale.


Meritevolezza

Uno dei punti su cui la normativa del codice migliora notevolmente la precedente legge 3/2012, è il concetto di meritevolezza. Infatti, la norma precedente prevedeva “gradi” diversi di diligenza, da parte del debitore, per poter essere esdebitati (tra l’altro con grande possibilità di arbitrio interpretativo da parte del Giudice) mentre la legge riformata detta principi interpretabili in maniera più uniforme.

Il debitore che vorrà essere aiutato dalla normativa sul sovraindebitamento dovrà infatti essere in questa condizione:

  • Non deve avere effettuato atti in frode ai creditori, ovvero non deve avere sottratto del patrimonio (esempio classico: mi vendo la villa, porto di nascosto i soldi in Svizzera, e poi mi dichiaro sovraindebitato. Non è possibile, la legge penalizza questi comportamenti “furbi”!)

  • Il debitore non deve aver determinato la condizione di sovraindebitamento in maniera doloso o colposa. Il sovraindebitamento deve essere quindi nato da situazioni di difficoltà oggettive, e non creato ad arte, o con comportamenti del tutto sconsiderati.

Una meritevolezza più “forte” permane invece per la richiesta di esdebitazione del debitore incapiente. In questo caso, visto che si può liberare dai debiti una persona che non è in condizione di offrire nulla ai creditori, neanche una piccola parte del debito, la legge prevede ancora il criterio della meritevolezza, ovvero che il debitore si sia comportato in maniera del tutto ineccepibile, e che il sovraindebitamento sia causato da motivazioni esterne e non prevedibili (ad esempio la perdita del lavoro).


Cessioni del quinto e sovraindebitamento

I prestiti sotto forma di cessioni del quinto dello stipendio sono equiparate agli altri debiti bancari, e quindi possono essere non pagati. Con l’avvio di una procedura di sovraindebitamento, la trattenuta sullo stipendio viene bloccata.


Esdebitazione automatica

Un po’ tecnico, ma fondamentale l’aspetto dell’esdebitazione automatica. Ovvero con la legge 3 2012, in caso di procedura di liquidazione del patrimonio, il debitore, dopo quattro anni dall’apertura della liquidazione, doveva fare una successiva domanda di esdebitazione, che richiedeva tempi e una nuova valutazione da parte di un diverso giudice. Il Codice della Crisi, prevede invece che dopo i tre anni (anziché i precedenti quattro) non serva una specifica domanda di esdebitazione: infatti dopo tre anni, in assenza di motivi ostativi, tale provvedimento è automatico, all’interno della stessa procedura.


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