Brescia, 2 maggio 2023
L’articolo 21-bis del decreto-legge n. 115 del 2022, c.d. decreto Aiuti bis, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’articolo 545 c.p.c., prevedendo che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
L’INPS ha quindi diramato la Circolare 3 aprile 2023 n. 38 (testo in calce) per fornire le relative indicazioni applicative, rilevando che, in particolare, le novità si pongono su due piani:
è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
è stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.
È stato precisato che l'importo dell'assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta, nella sua misura piena, rispettivamente, a 469,03 euro e a 503,27 euro, per tredici mensilità, e che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
La circolare spiega che la novella non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione, per effetto della quale l’INPS è obbligato, in qualità di terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute, attenendosi alle statuizioni rese.
Si è precisato che la data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche se detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.
Le Strutture territoriali dell’INPS provvederanno alla verifica degli importi accantonati, riferiti alle posizioni di propria competenza, in ottemperanza agli obblighi di custodia di cui all’articolo 546 del c.p.c., e al relativo eventuale ricalcolo se le trattenute cautelari non risultino operate in conformità al novellato importo soglia a fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022.
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